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R.D.L. 16/05/1926 n. 112633. La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, il quale, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri delle parti, provocherà dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui si trova il bosco, la designazione del terzo arbitro ed eventualmente anche dell'arbitro non nominato da qualcuna delle parti. 34. Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 21 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, se intendono che il Collegio arbitrale decida come amichevole compositore. Questa dichiarazione delle parti potrà essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costituzione del Collegio arbitrale, e deve essere comunicata all'Ispettorato forestale per la trasmissione al Presidente del collegio. 35. Gli inviti per la costituzione del Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato forestale. Il Collegio fisserà la sua sede presso la Pretura del mandamento in cui si trovano i boschi o la maggior parte di essi e sarà assistito dal cancelliere della Pretura che assumerà le funzioni di segretario. 36. Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Collegio arbitrale. A cura dell'Ispettorato forestale saranno comunicati al Collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed, alle limitazioni al godimento del bosco, nonché tutti i chiarimenti di cui il Collegio stesso facesse richiesta. 37. Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potrà delegare ad un componente di esso atti di istruzione. 38. La sentenza dovrà contenere, oltre tutti gli elementi richiesti dalla legge a) l'esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi b) i criteri della stima definitiva. Nel dispositivo deve determinarsi l'indennizzo stabilito per ciascun bosco nel caso di vincolo su boschi appartenenti a più proprietari. 39. L'originale della sentenza è depositato nella cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall'art. 24 del codice di procedura civile. Il cancelliere curerà la custodia degli atti del procedimento e la restituzione alle parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; avvenuto il deposito della sentenza, ne darà notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'ufficiale giudiziario della Pretura. L'originale dell'atto di notificazione dovrà essere unito alla sentenza. 40. Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall'art. 187 del presente regolamento. Le spese relative, nonché quelle del giudizio e le tasse di registro della sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando l'indennità stabilita non supera quella già offerta. Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne è pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia. CAPO VI Valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie. 41. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale od alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'art. 17 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, sarà fatta prendendo per base il valore di mercato del legname della stessa specie di quello tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e trasporto. Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boscose della Provincia. Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in niun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto. 42. Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte. Analogamente si procederà nel caso di distruzione di ceppaie nei boschi cedui. 43. Il Comitato , su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le, contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia. Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compila te per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta. Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato. 44. Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in meno superiori al 25 per cento, il Comitato forestale provvederà a rettifficare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi. Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di Polizia fore- stale e le variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono boschi vincolati. 45. Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo. Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si cal colerà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all'art. 41, la quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc. Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto; da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro; da kg. 1,5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino. CAPO VII Norme per la conciliazione delle contravvenzioni. 46. Gli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 44 del T.U. di leggi 31 agosto 1907 n. 690 , devono, a norma di legge, trasmettere all'Ispettorato forestale un esemplare del processo verbale delle contravvenzioni al- le disposizioni del R.D. 30/12/1923 n. 3267, da essi accertate. Qualora l'infrazione alle disposizioni del regio decreto suddetto importi anche un reato previsto da altre leggi e perseguibile d'ufficio, gli ufficiali ed agenti scopritori dovranno trasmettere un esemplare del processo verbale anche all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esperimento di conciliazione della contravvenzione forestale da parte dell'Autorità forestale. Quando la contravvenzione sia stata commessa da amministratori del Comune, l'Ispettorato forestale dovrà darne immediatamente avviso al Prefetto od al Sottoprefetto. 47. Gli agenti dei Comuni e degli altri enti e quelli dei privati possono, per la trasmissione dei verbali, valersi del tramite dei Sindaci. 48. L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma dell'art. 36 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. L'invito a versare la somma dovuta a titolo di pena può essere fatto con- temporaneamente alla notificazione del verbale di contravvenzione. La conciliazione per danni, mercél'intervento dell'Ispettorato forestale, può aver luogo solo nel caso che si provveda alla conciliazione della contravvenzione e dovrà essere proposta nel termine assegnato per la domanda di conciliazione di questa. All'accordo delle parti potrà addivenirsi anche mediante semplice corrispondenza epistolare. 49. Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; però nell'ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda del demanio forestale potrà farsi rappresentare dall'Ispettorato capo del ripartimento. 50. Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potrà presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasciatagli dall'Ufficio del registro della sede del ripartimento o la ricevuta del vaglia postale intestato all'Ufficio stesso, comprovante il versamento dell'ammenda da lui dovuta. Egli potrà altresì inviare all'Ispettorato forestale la quietanza o la ricevuta del vaglia con la domanda di conciliazione redatta in carta libera. Nel caso che il versamento della somma dovuta venga fatto con vaglia postale, le spese relative saranno prelevate dall'ammontare dell'ammenda. Gli Uffici del registro sono autorizzati a ricevere il versamento dell'ammenda dietro esibizione dell'invito alla conciliazione, fatto al contravventore dall'Ispettorato forestale. 51. Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informerà l'Ufficio del registro comunicandogli il nome degli agenti scopritori della contravvenzione, per la corresponsione della quota di premio ad essi dovuta. Invierà inoltre la ricevuta del vaglia postale quando il contravventore siasi valso di questo mezzo per il pagamento dell'ammenda. 52. Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 24 25 e 26 del R.D. 30/12/1923, numero 3267, l'Ispettore capo forestale redigerà processo verbale della conciliazione e, qualora questa sia avvenuta anche per i danni, lo farà constare nel verbale suddetto. 53. In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura dell'Ispettorato forestale, dovranno annotarsi i processi verbali di contravvenzione e quelli di conciliazione, ovvero la notizia della comunicazione del verbale di contravvenzione all'Autorità giudiziaria, qualora la conciliazione non abbia avuto luogo. In uno schedario dovranno essere riportati i nomi dei contravventori con la data della contravvenzione ed il riferimento alle pagine del registro. 54. La notificazione del verbale di contravvenzione e degli atti relativi alla conciliazione è fatta dai messi comunali. Per tale notificazione non è dovuta alcuna retribuzione. Tuttavia, qualora i messi comunali debbano trasferirsi ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede municipale, loro compete un'indennità da liquidarsi secondo la tariffa stabilita per gli ufficiali addetti agli Uffici di conciliazione. La spesa all'uopo occorrente è a carico dello Stato. . TITOLO II Sistemazione e rimboschimenti dei terreni CAPO Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. 1 - Compilazione e approvazione dei progetti e pubblicazione degli elenchi dei terreni da sistemare. 55. Tra le opere di sistemazione dei bacini montani di cui all'art. 39 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, dovranno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati, necessariamente coordinate alla sistemazione generale di un bacino. 56. Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essi, i lavori di sistemazione agraria di cui all'art. 52 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, ed i lavori di raccolta e ritenuta delle acque per l'utilizzazione di queste a scopi d'irrigazione e di forza motrice. In relazione ai vantaggi pubblici che da questi altri lavori si possono conseguire, potrà essere ammessa una spesa anche maggiore di quella occorrente per raggiungere con opere diverse le finalità della sistemazione. Nei progetti potranno poi essere studiate, con allegati a parte, le opere accessorie di raccolta e ritenuta delle acque. |
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